Costruzioni esistenti

Definizioni:

Costruzione esistente: sono definite come quelle costruzioni per le quali "alla data della valutazione della sicurezza e/o progetto d'intervento" la struttura sia stata "completamente realizzata".

Con l'espressione "struttura completamente realizzata" può intendersi una struttura per la quale, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia stato redatto il certificato di collaudo statico ai sensi delle Norme Tecniche vigenti all'epoca della costruzione; se all'epoca della costruzione l'obbligo del collaudo statico non sussisteva, devono essere state almeno interamente realizzate le strutture e i muri portanti e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture.

Rischio sismico: è un indicatore che permette di valutare l'insieme dei possibili effetti in termini di danni attesi che un terremoto può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

il rischio sismico di un territorio è funzione della combinazione di probabilità (P), vulnerabilità (V) ed esposizione (E) tramite la R=PxVxE.

Vulnerabilità sismica: è la predisposizione di una costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Quanto più l'edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali, modalità di costruzione e scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze sulla stuttura.

Perchè gli edifici abbiano una bassa vulnerabilità la normativa impone il rispetto di criteri antisismici, richiedendo che le strutture manifestino una risposta duttile alla sollecitazione tellurica.

Pericolosità sismica: è la probabilità che, in una data area e in un certo intervallo di tempo, si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità, magnitudo o accellerazione di picco fissata.

La pericolosità è una caratteristica fisica del territorio e rappresenta la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti (sismicità del sito).

Esposizione: indica la possibilità che un territorio subisca un danno più o meno elevato in termini economici, di perdita di vita umane e di beni architettonici e culturali.


Tipologia interventi:

Interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti.

Interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.

Interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.

 

Collaudo statico: necessario per interventi di miglioramento ed adeguamento.


Valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire:

  • l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
  • l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazione e/o cautele nell'uso;
  • sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.

La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

  • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
  • provati gravi errori di progetto o di costruzione;
  • cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore;
  • esecuzione di interventi non dichiaratatamente strutturali, qualora essi interagiscono, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modificano la rigidezza;
  • ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al §8.4;
  • opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguono interventi strutturali di miglioramento o adeguamento di cui al §8.4, il progettista dovrà esplicitare in un'apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all'intervento e quelli raggiunti con esso.

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